Art. 313 c.c. Provvedimento del tribunale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

2. L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Testo in vigore dal 27 aprile 2001

Note di aggiornamento

Aggiornamento (14)

La L. 5 giugno 1967, n. 431, ha disposto(con l’art. 3, comma 1)che “Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d’appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l’adottante ha la residenza.
Per l’adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.