Art. 312 c.c. Accertamenti del tribunale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l’adozione conviene all’adottando.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (14)
La L. 5 giugno 1967, n. 431, ha disposto(con l’art. 3, comma 1)che “Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d’appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l’adottante ha la residenza.
Per l’adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni”.