Art. 311 c.c. Manifestazione del consenso

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l’adottante ha residenza.

2. Comma soppresso dalla L. 5 giugno 1967, n. 431.

3. L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.(14)

Testo in vigore dal 7 luglio 1967

Note di aggiornamento

Aggiornamento (14)

La L. 5 giugno 1967, n. 431, ha disposto(con l’art. 3, comma 1)che “Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d’appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l’adottante ha la residenza.
Per l’adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.