Art. 2939 c.c. Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.