Art. 2937 c.c. Rinunzia alla prescrizione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
2. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
3. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.