Art. 2937 c.c. Rinunzia alla prescrizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

2. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.

3. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.