Art. 2938 c.c. Non rilevabilità d’ufficio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.