Art. 2928 c.c. Assegnazione di crediti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se oggetto dell’assegnazione è un credito, il diritto dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.