Art. 2928 c.c. Assegnazione di crediti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se oggetto dell’assegnazione è un credito, il diritto dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.