Art. 2922 c.c. Vizi della cosa. Lesione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.

2. Essa non può essere impugnata per causa di lesione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.