Art. 2922 c.c. Vizi della cosa. Lesione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
2. Essa non può essere impugnata per causa di lesione.
1. Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
2. Essa non può essere impugnata per causa di lesione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it