Art. 2925 c.c. Norme applicabili all’assegnazione forzata
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all’assegnazione forzata, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
1. Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all’assegnazione forzata, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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