Art. 2880 c.c. Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d’interruzione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.