Art. 2871 c.c. Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l’ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l’intero.
2. Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione e può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell’art. 2866.