Art. 2869 c.c. Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.