Art. 2869 c.c. Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.