Art. 2870 c.c. Eccezioni opponibili dal terzo datore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall’art. 2859.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.