Art. 2851 c.c. Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.