Art. 2848 c.c. Nuova iscrizione dell’ipoteca
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nonostante il decorso del termine indicato dall’articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.
2. La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.