Art. 2850 c.c. Formalità per la rinnovazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s’intende rinnovare l’iscrizione originaria.

2. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

3. Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’art. 2840.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.