Art. 2763 c.c. Crediti per canoni enfiteutici

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I crediti del concedente per il canone dovuto dall’enfiteuta per l’anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.