Art. 2755 c.c. Spese per atti conservativi o di espropriazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.