Art. 2757 c.c. Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.

2. Il privilegio si può esercitare finchè i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

3. Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2756.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.