Art. 2757 c.c. Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.
2. Il privilegio si può esercitare finchè i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
3. Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2756.