Art. 2744 c.c. Divieto del patto commissorio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno.