Art. 2741 c.c. Concorso dei creditori e cause di prelazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
2. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.