Art. 2741 c.c. Concorso dei creditori e cause di prelazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

2. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.