Art. 2729 c.c. Presunzioni semplici

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

2. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.