Art. 2729 c.c. Presunzioni semplici
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
2. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.