Art. 2727 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.