Art. 2728 c.c. Prova contro le presunzioni legali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

2. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l’azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.