Art. 2728 c.c. Prova contro le presunzioni legali
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.
2. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l’azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.