Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.