Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Testo in vigore dal 16 aprile 2002

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.