Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

Testo in vigore dal 16 aprile 2002

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.