Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Testo in vigore dal 16 aprile 2002

Note di aggiornamento

Aggiornamento (4a)

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che “È concessa amnistia per i reati previsti nell’art. 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264; nell’art. 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto, semprechè il termine stabilito per la denuncia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all’art. 15”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 15, comma 1) che “Salvo quanto disposto dall’art. 1, lettere a) ed e), l’amnistia e l’indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.