Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Testo in vigore dal 14 giugno 2015

Note di aggiornamento

Aggiornamento (83a)

Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, ha disposto (con l’art. 1, comma 5) che è concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dal presente articolo, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2621 c.c. apre il titolo XI del libro quinto, dedicato alle disposizioni penali in materia di società e consorzi, e punisce il cosiddetto falso in bilancio nelle società non quotate. L’interesse tutelato è la trasparenza e la veridicità dell’informazione societaria, sulla quale soci, creditori, finanziatori e mercato fondano le proprie decisioni; la norma protegge dunque un bene di natura collettiva, oltre agli interessi patrimoniali dei singoli destinatari.

La disposizione ha conosciuto una storia travagliata. Il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 l’aveva trasformata in contravvenzione, con soglie percentuali di punibilità e un riferimento ai fatti materiali “ancorché oggetto di valutazioni”. La legge 27 maggio 2015, n. 69 ne ha ripristinato la natura di delitto, procedibile d’ufficio, ha eliminato le soglie e l’inciso sulle valutazioni, ha introdotto il requisito della rilevanza dei fatti e quello della concreta idoneità decettiva della condotta, e ha affiancato alla norma gli artt. 2621-bis e 2621-ter c.c. sui fatti di lieve entità e sulla particolare tenuità.

Contenuto della disposizione

Soggetti attivi. Si tratta di un reato proprio: possono commetterlo amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. L’estraneo risponde a titolo di concorso ai sensi dell’art. 110 c.p.

Oggetto materiale. La falsità deve riguardare bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico; restano escluse le comunicazioni interne tra organi e quelle rivolte a un unico destinatario.

Condotta. Due le modalità: l’esposizione consapevole di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, oppure l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo. In entrambi i casi la condotta deve essere concretamente idonea a indurre altri in errore. Il secondo comma estende la punibilità alle falsità od omissioni che riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Elemento soggettivo. Occorre la consapevolezza della falsità e il dolo specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Pena e procedibilità. La reclusione va da uno a cinque anni e il reato è procedibile d’ufficio. L’art. 2621-bis c.c. prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per i fatti di lieve entità, valutati in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o agli effetti della condotta; la stessa pena si applica alle società che non superano i limiti dimensionali di fallibilità, per le quali il reato è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione. L’art. 2621-ter c.c. impone al giudice, ai fini della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., di valutare in modo prevalente l’entità del danno cagionato a società, soci o creditori.

Profili applicativi

La questione centrale dopo la riforma del 2015 è stata la sorte del falso valutativo: la soppressione dell’inciso sulle valutazioni aveva indotto parte della giurisprudenza a ritenere non più punibili le false stime di bilancio, come la mancata svalutazione di crediti inesigibili o la sopravvalutazione di magazzino e immobilizzazioni. Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite nel senso della perdurante rilevanza penale delle valutazioni, quando l’agente si discosti consapevolmente da criteri legali o tecnici generalmente accettati senza darne adeguata giustificazione. Restano fuori dal perimetro della norma solo le opinioni, le previsioni e le congetture presentate come tali.

La rilevanza del fatto, che ha sostituito le soglie numeriche, impone al giudice una verifica in concreto della capacità del dato falso od omesso di influire sulle scelte dei destinatari. Sul piano probatorio, il dolo non può essere desunto automaticamente dalla violazione delle regole contabili, ma richiede elementi che dimostrino la consapevolezza dell’artificio e la finalità di profitto. Nella pratica il reato emerge spesso nell’ambito delle procedure concorsuali, dove la falsità del bilancio che abbia cagionato o aggravato il dissesto integra la bancarotta impropria da reato societario.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 27 maggio 2016, n. 22474: l’eliminazione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” non ha abrogato il falso valutativo; il delitto sussiste quando, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o tecnicamente accettati, l’agente se ne discosti consapevolmente e senza adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a ingannare; la rilevanza va apprezzata in concreto rispetto alla capacità di influenzare le decisioni dei destinatari.
  • Cassazione penale, sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890: l’inciso soppresso aveva funzione meramente esplicativa; i termini “materiali” e “rilevanti” vanno intesi in senso tecnico, come essenzialità e significatività dell’informazione, e la mancata svalutazione consapevole di crediti sostanzialmente inesigibili integra il reato.
  • Cassazione penale, sez. V, 7 febbraio 2018, n. 5819: in applicazione del principio delle Sezioni Unite, è configurabile il reato per l’iscrizione in bilancio di immobilizzazioni immateriali senza ammortamenti né indicazioni in nota integrativa; la nozione di fatti materiali rilevanti esclude soltanto opinioni, previsioni e congetture dichiarate come tali.
  • Cassazione penale, sez. V, 27 luglio 2016, n. 32826: le modifiche della legge n. 69 del 2015 non hanno determinato alcuna abolitio criminis delle condotte valutative, neppure per i sindaci chiamati a rispondere a titolo di concorso.
  • Cassazione penale, sez. V, 17 aprile 2025, n. 15236: l’elemento soggettivo ha struttura complessa, comprendendo la consapevolezza del mendacio e il fine di ingiusto profitto; il dolo non è in re ipsa nella violazione delle norme contabili, ma va desunto da elementi inequivoci che dimostrino la consapevolezza di un agire abnorme attraverso artifici contabili.
  • Cassazione penale, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 4820: il dolo specifico ricorre quando l’amministratore iscrive consapevolmente dati falsi per far apparire la società solida e accedere al credito bancario e dei fornitori; l’assenza di rilievi da parte di sindaco e revisore non esclude la consapevolezza dell’illiceità.
  • Cassazione penale, sez. V, 17 aprile 2012, n. 14759: con riferimento alla disciplina allora vigente, il fine di ingiusto profitto sussiste anche quando lo scopo perseguito sia in sé lecito ma venga realizzato con strumenti antigiuridici, come l’occultamento contabile di operazioni in derivati ad alto rischio.

Rapporti con altre norme

L’art. 2621 c.c. opera “fuori dai casi” dell’art. 2622 c.c., che punisce più severamente le false comunicazioni nelle società quotate e in quelle ad esse equiparate. Gli artt. 2621-bis e 2621-ter c.c. ne graduano la risposta sanzionatoria, mentre l’art. 2639 c.c. estende la qualifica soggettiva a chi esercita di fatto le funzioni tipiche. Gli obblighi di verità e chiarezza la cui violazione integra la condotta sono posti dagli artt. 2423 e seguenti c.c. sul bilancio. Il reato può costituire presupposto della bancarotta impropria da reato societario, prevista dall’art. 223, secondo comma, n. 1, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e oggi dall’art. 329 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 lo annovera tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (art. 25-ter).