Art. 2621-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Testo in vigore dal 14 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.