Art. 2620 c.c. Estensione delle norme di controllo alle società

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell’art.
2602.

2. L’autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l’approvazione prevista nell’art. 2618.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.