Art. 2619 c.c. Controllo sull’attività del consorzio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell’autorità governativa.
2. Quando l’attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l’autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.