Art. 2590 c.c. Invenzione del prestatore di lavoro

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

2. I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.