Art. 2584 c.c. Diritto di esclusività

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

2. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.