Art. 2587 c.c. Brevetto dipendente da brevetto altrui

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d’invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.

2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.