Art. 2587 c.c. Brevetto dipendente da brevetto altrui
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d’invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.
2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.