Art. 2573 c.c. Trasferimento del marchio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.

2. Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1992

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.