Art. 2570 c.c. Marchi collettivi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1992

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.