Art. 2570 c.c. Marchi collettivi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.