Art. 2569 c.c. Diritto di esclusività
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
2. In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell’art. 2571.