Art. 2569 c.c. Diritto di esclusività

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

2. In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell’art. 2571.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1992

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.