Art. 2546 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.

2. I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo.

3. Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l’estinguersi dell’assicurazione, salvo quanto disposto dall’articolo 2548.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.