Art. 2518 c.c. Responsabilità per le obbligazioni sociali
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287, ha disposto (con l’art. 3, comma 3) che “Restano inoltre abrogati, in conformità dell’art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonché il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice.”