Art. 2515 c.c. Denominazione sociale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società cooperativa.

2. L’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

3. Comma abrogato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

Testo in vigore dal 15 agosto 2009

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.