Art. 2516 c.c. Rapporti con i soci

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.