Art. 2504 c.c. Atto di fusione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La fusione deve risultare da atto pubblico.

2. L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

3. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.