Art. 2501-quinquies c.c. Relazione dell’organo amministrativo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

2. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

3. L’organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.

4. La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Testo in vigore dal 18 agosto 2012

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.