Art. 2504-quater c.c. Invalidità della fusione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata.
2. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.