Art. 2498 c.c. Continuità dei rapporti giuridici

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.