Art. 2500 c.c. Contenuto, pubblicità ed efficacia dell’atto di trasformazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato.

2. L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione.

3. La trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.