Art. 2497-septies c.c. Coordinamento fra società
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.