Art. 2488 c.c. Organi sociali
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
1. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
Testo in vigore dal 1° gennaio 2004
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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