Art. 2485 c.c. Obblighi degli amministratori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
2. Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell’articolo 2484.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (119)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206, ha disposto (con l’art. 4, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2002.