Art. 2484 c.c. Cause di scioglimento
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell’assemblea;
7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
7-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis.
2. (311)
3. (316)
4. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
5. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione.
6. Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (311)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l’art. 389, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore dell’introduzione del numero 7-bis) al comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
Aggiornamento (316)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l’art. 389, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore dell’introduzione del numero 7-bis) al comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2484 c.c. apre il capo VIII del titolo V del libro quinto, dedicato allo scioglimento e alla liquidazione delle società di capitali, ed elenca le cause che determinano lo scioglimento di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata. Lo scioglimento non estingue la società, ma ne muta lo scopo: dall’esercizio dell’attività d’impresa si passa alla liquidazione del patrimonio, che si conclude con la cancellazione dal registro delle imprese (art. 2495 c.c.).
Il testo vigente deriva dalla riforma del diritto societario attuata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha unificato la disciplina per i tre tipi di società di capitali e ha introdotto la regola, assai rilevante, secondo cui gli effetti dello scioglimento decorrono dall’iscrizione nel registro delle imprese e non più dal verificarsi dell’evento. Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ha poi aggiunto il n. 7-bis, in vigore dal 15 luglio 2022, relativo all’apertura della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.
Contenuto della disposizione
Il primo comma individua le cause di scioglimento:
Il secondo comma richiama le ulteriori cause previste dalla legge, come lo scioglimento per provvedimento dell’autorità. Il terzo comma fissa il momento di efficacia: per le cause dei nn. 1-5 lo scioglimento opera dall’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa; per lo scioglimento volontario, dall’iscrizione della deliberazione assembleare. L’ultimo comma impone all’atto costitutivo che preveda cause ulteriori di indicare l’organo competente a deciderle o accertarle e a curare la pubblicità.
Profili applicativi
Il nodo pratico è la distinzione tra il verificarsi della causa e la produzione degli effetti. Nei rapporti esterni la società resta pienamente operante fino all’iscrizione; nei rapporti interni, invece, gli amministratori devono accertare senza indugio la causa e, dal suo verificarsi, limitarsi a una gestione conservativa del patrimonio (artt. 2485 e 2486 c.c.). L’omissione o il ritardo espongono a responsabilità verso la società, i soci, i creditori e i terzi, che tuttavia richiede la prova di un danno, di regola derivante da nuove operazioni non conservative.
Nella prassi, la perdita del capitale e lo stallo assembleare sono le cause più frequenti e controverse. Per lo stallo non basta un dissidio tra soci: occorre un conflitto obiettivamente insanabile che impedisca in modo stabile di formare le maggioranze. Se gli amministratori non provvedono all’accertamento, il tribunale vi provvede su istanza di soci, amministratori o sindaci (art. 2485, comma 2, c.c.). Errore ricorrente è ritenere che il deposito di un bilancio da cui risulta la perdita sostituisca l’accertamento formale e l’iscrizione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2484 c.c. apre una sequenza che prosegue con l’art. 2485 c.c. sugli obblighi degli amministratori, l’art. 2486 c.c. sulla gestione conservativa e la quantificazione del danno, l’art. 2487 c.c. sulla nomina dei liquidatori e l’art. 2487-ter c.c. sulla revoca dello stato di liquidazione. Le cause legate al capitale vanno lette con gli artt. 2447 e 2482-ter c.c., quelle legate al recesso con gli artt. 2437-quater e 2473 c.c. La conclusione del procedimento è regolata dagli artt. 2492 e 2495 c.c. Per le società di persone le cause di scioglimento sono invece disciplinate dagli artt. 2272 e 2308 c.c., per le cooperative dall’art. 2545-duodecies c.c.; il n. 7-bis rinvia infine alla disciplina della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata contenuta nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.